L’orizzonte di una riconversione solidale ed ecologica dell’economia e della società, orienta tutte le attività dell’associazione in modo prioritario, seppure non esclusivo, verso le persone svantaggiate (disoccupati, inoccupati, immigrati, NEET, disabili, condannati, lavoratori, giovani, donne e anziani che rientrano nelle categorie indicate nell’art. 2 del d.lgs 276/2003), rispettando la salute del pianeta e promuovendo il ben vivere dei suoi abitanti.
Sulla base del d.lgs 276/2003 (art. 2) sono considerate persone svantaggiate:
- i giovani con meno di 25 anni o che abbiano completato il ciclo formativo da più di due anni, ma non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
- i lavoratori extracomunitari che si spostino all’interno degli Stati membri della Comunità europea alla ricerca di un’occupazione;
- i lavoratori, appartenenti alla minoranza etnica di uno Stato membro, che debbano migliorare le loro conoscenze linguistiche, la loro formazione professionale o la loro esperienza lavorativa per incrementare la possibilità di ottenere un’occupazione stabile;
- i lavoratori che desiderino intraprendere o riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, in particolare quei soggetti che abbiano dovuto abbandonare l’attività lavorativa per difficoltà nel conciliare la vita lavorativa e la vita familiare;
- i lavoratori adulti che vivano soli con uno o più figli a carico;
- i lavoratori che siano privi di un titolo di studio, di livello secondario o equivalente, o che abbiano compiuto 50 anni e siano privi di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
- i lavoratori riconosciuti affetti, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;
- i lavoratori che, dopo essere stati sottoposti a una pena detentiva, non abbiano ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
- le lavoratrici residenti in un’area geografica del livello NUTS II , nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell’area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti;
- i disoccupati di lunga durata senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni d’età;
- gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti d’istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico;
- i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
- i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663.